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Prestiti Cambializzati

1.  Cos’è il Prestito Cambializzato

2. Cos’è un titolo di credito

3. Cos’è la cambiale

4. Cosa succede in caso di mancato pagamento della cambiale

5. Caratteristiche del prestito cambializzato

6. Sintesi sul prestito cambializzato

7. Riferimenti di legge

PRESTITO CAMBIALIZZATO

PRESTITO CAMBIALIZZATO

1. Cos’è il Prestito Cambializzato

Il prestito cambializzato è un prestito che viene rimborsato mensilmente con delle cambiali.

Questa una tipologia di prestito andava “di moda” negli anni settanta – ottanta e che oggi è stato per lo più sostituito da altre tipologie di prestito più “moderne”, come tutte quelle che sono rintracciabili e anche ottenibili on line.

Ma anche questo tipo di prestito ha i suoi esclusivi vantaggi, come vedremo, è semplice richiederlo e le banche e istituti finanziari che lo erogano sono particolarmente disponibili a concederlo.

Ma, nonostante sia accessibile a tutti, il prestito cambializzato, come vedremo, viene per lo più utilizzato come “soluzione estrema” per certe categorie di persone e per certe situazioni particolari.

Prima di tutto, siamo sempre nell’ambito dei prestiti personali, dove l’attributo “personale” indica che della somma richiesta possiamo farne quello che vogliamo: ossia, non è necessario specificare la finalità del prestito al momento della richiesta.

Per potere andare avanti nell’analisi di questo tipo di prestito, è necessario prestare attenzione all’elemento fondamentale: la cambiale.

Non analizzeremo la cambiale come fenomeno storico e sociale, perché non è questo il contesto: ci limiteremo qui a definire la cambiale come un titolo di credito che serve a dilazionare nel tempo un pagamento; nel caso specifico, il pagamento è costituito dalla restituzione del debito derivante dall’erogazione di un prestito ottenuto da una banca o un istituto finanziario.

2. Cos’è un titolo di credito

Letteralmente, i “titoli di credito” sono dei documenti che incorporano il “diritto di credito”: il titolare del documento ha il diritto di ottenere un certo pagamento.

Un esempio classico di titolo di credito è costituito dal comune assegno bancario: chi lo emette (il “traente”) si costituisce debitore nei confronti della persona alla quale lo rilascia (“trattatario”) riguardo la somma che viene indicata sull’assegno stesso (che è, appunto, il “titolo di credito”).

Sono tre i tipi di titoli di credito:

-         i titoli di credito inerenti al tema che stiamo qui trattando (assegni, cambiali);

-         i titoli partecipativi, come le azioni in borsa o quelle di una società;

-         i titoli rappresentativi di particolari merci (“polizza di carico”, “ricevuta per l’imbarco”).

Il titolo di credito che ci riguarda presuppone che si sia creato un rapporto tra il creditore e il debitore, a seguito del quale è stato fissato l’importo “incorporato” nel titolo e, in base ad altre due grandi categorie di titoli di credito (“astratti”, come le cambiali e “causali”, come ad esempio le obbligazioni), non viene (nel caso dei titoli astratti) o viene (per i titoli causali) specificato il motivo della sua emissione.

3. Cos’è la cambiale

Posto quanto sopra, cioè che la cambiale è un titolo di credito, possiamo distinguere due tipi:

-         la “cambiale tratta”: il traente ordina al trattatario il pagamento della somma dovuta al portatore della cambiale: il portatore sarà l’unica persona legittimata a richiedere l’effettivo pagamento;

-         il “pagherò”: è semplicemente una promessa di pagamento fatta  da chi emette la cambiale nei confronti di chi la riceve.

La cambiale è solitamente disponibile in moduli prestampati predisposti dall’amministrazione finanziaria della banca o istituto al quale ci si rivolge; ma ha validità di cambiale qualsiasi comune foglio di carta che comprende tutti i requisiti che vedremo e il bollo.

Ecco i requisiti che deve contenere la cambiale (la mancanza di uno di questi, rende la cambiale nulla):

-         sulla cambiale o sul foglio deve essere specificato se si è una “tratta” o un “pagherò”;

-         si deve specificare che è il soggetto beneficiario (chi effettivamente riceverà il denaro al quale la cambiale si riferisce) con nome e cognome;

-         si deve specificare che è il soggetto creditore (chi effettivamente emette il denaro) con nome e cognome;

-         deve essere apposta la data di emissione;

-         deve essere apposta la firma del traente (colui che effettivamente emette la cambiale);

-         deve essere indicata la data di scadenza (se non viene specificata, la cambiale potrà essere pagata a vista);

-         deve essere indicato anche il luogo di emissione e/o di pagamento della cambiale.

4. Cosa succede in caso di mancato pagamento della cambiale

La cambiale si definisce anche come “titolo esecutivo”: se il debitore non provvede al pagamento della somma indicata entro i termini previsti, il traente può richiedere quanto gli spetta attraverso il pignoramento dei beni fino ad un valore pari alla somma che gli è dovuta.

Senza tanti preamboli.

Questo è il motivo essenziale per il quale le banche e gli istituti finanziari solitamente sono ben disposti a rilasciare cambiali, come si diceva all’inizio della presente guida: è molto facile far rientrare il prestito concesso.

In concreto, se il debitore è una banca, ovvero se è stata la banca ad erogare il prestito, per la restituzione del quale era previsto il pagamento di una cambiale che non è stato fatto, la banca stessa può chiedere istanza di pignoramento in Tribunale;  e il giudice solitamente emette a vista un decreto ingiuntivo di pagamento in capo al creditore: l’ingiunzione viene notificata al debitore mediante l’ufficiale giudiziario e, in genere, è immediatamente esecutiva.

5. Caratteristiche del prestito cambializzato

Ma torniamo al vero argomento della nostra guida, i prestiti cambializzati: questi, proprio per le caratteristiche che abbiamo illustrato finora, possono rappresentare una soluzione per i “protestati” e i “cattivi pagatori”, come è possibile approfondire nelle specifiche guide (in realtà, come si è scritto, è una delle tre uniche offerte di prodotto finanziario alle quali questi possono accedere, insieme alla cessione del quinto dello stipendio e ai prestiti fiduciari).

Altra caratteristica del prestito cambializzato è la frequente richiesta che fanno alcuni istituti di alcune garanzie, che sono diverse, ma che in genere sono queste: il TFR (Trattamento di Fine Rapporto) per i lavoratori dipendenti, un’assicurazione sulla vita per i lavoratori autonomi, o la firma di un garante (fideiussore).

Ancora: la possibilità di estinguere anticipatamente il debito. A questo proposito, non mi soffermerò qui sul normale percorso che farebbe l’estinzione di un prestito, attraverso il pagamento di un certo numero di rate, che rispettano un preciso piano di ammortamento (le guide a sinistra del presente possono fornirvi un approfondimento a riguardo). Dirò qui che anche per il prestito cambializzato, come per tutti i tipi di finanziamenti (è una recente disposizione legislativa), il debitore può decidere di saldare il debito prima della scadenza prevista. Spesso l’estinzione anticipata di questo come di qualsiasi finanziamento prevede una penale, che, comunque, non può per legge superare la percentuale dell’1% del capitale residuo da rimborsare. Di questo vi consigliamo di porre particolare attenzione, poiché spesso questa spesa non è calcolata tra quelle inserite nel calcolo del Taeg, che deve essere inserito nel contratto (ma il cui dettaglio non è per legge obbligatorio).

6. Sintesi sul prestito cambializzato

Vediamo sinteticamente e schematicamente a chi è rivolto questo tipo di prestito:

-         a liberi professionisti e/o lavoratori autonomi (è richiesta una polizza vita da almeno 2 o 3 anni);

-         a lavoratori assunti da poco (senza TFR, ma con la firma di un garante);

-         a pensionati;

-         a protestati o cattivi pagatori, ma solo se lavoratori dipendenti.

L’importo richiedibile (mi riferisco sempre a delle cifre medie tra le maggiori finanziarie) con il prestito cambializzato ammonta ad un massimo di Euro 60.000,00, da estinguere in 120 mesi.

I documenti da esibire sono:

-         per i lavoratori dipendenti: ultima busta paga e modello CUD;

-         per i lavoratori autonomi e liberi professionisti: modello 730 o Unico o dichiarazione dei redditi;

-         per i pensionati: cedolino pensione.

L’erogazione del prestito, infine, avviene solitamente entro 4-8 giorni dal momento che la finanziaria entra in possesso della documentazione necessaria e avviene mediante assegno circolare a nome del richiedente oppure viene accreditato direttamente (RID) sul conto corrente indicato dallo stesso.

7. Riferimenti di legge

Ecco i riferimenti di legge che regolano in particolare questo tipo di prestiti (per i riferimenti generici, vi invito alle pagine sul prestito):

-         la prima norma che è da citare è la Convenzione che ha stabilito una legge uniforme sulle cambiali, che si è conclusa a Ginevra il 7 giugno 1930 e approvata dall’Assemblea Federale l’8 luglio 1932;

-          in Italia venne approvata con Regio Decreto del 14 dicembre 1933 n.1669;

-         la Legge 13 gennaio 1994 n.43 che ha introdotto in Italia i veri “titoli di credito” e titoli cambiari;

-         Legge n.273 del 2002, art.45;

-         decreto legislativo 1° settembre 1993 n.385 (art. 11 sull’emissione delle cambiali);

-         Codice civile: artt. dal 2008 al 2014 (riguardo la “girata” della cambiale);

-          sul pignoramento se ne occupa il Codice di Procedura Civile agli artt. 491 – 497.