In questa sezione troverete notizie e consigli utili su tutti i tipi di prestiti.
Prestiti a protestati
1. Cosa significa “protestato”
2. Prestiti ai protestati ?
3. Riabilitazione del protestato: cancellazione del protesto
4. La cancellazione dal Registro Informatico dei Protesti
5. SIC: Sistemi di Informazioni Creditizie
6. Cos’è la CRIF
7. Conclusione: requisiti e vantaggi del prestito ai protestati
1. Cosa significa “protestato”
Cominciamo dal significato della parola che si accompagna a questo particolare tipo di prestito. Se “protestato” è chi ha subito un “protesto”, definiamo quest’ultima: “Atto giuridico con il quale un pubblico ufficiale accerta e dichiara pubblicamente il mancato pagamento o la mancata accettazione di un titolo di credito” (Dizionario italiano Mondadori); cito la stessa definizione da un’altra fonte: “Atto con cui un pubblico ufficiale constata e dichiara che non è avvenuto il pagamento di un titolo di credito” (Dizionario on line Sabatini Coletti).
Direi che sul significato ci siamo: aggiungo solo che il “mancato pagamento” a cui si riferisce il protesto può riguardare un assegno, la rata di un prestito, di un mutuo o di un finanziamento in genere o di una cambiale.
Su quello di “prestito”, vi invito a consultare la guida che ne analizza i termini e componenti in senso generale.
Concentreremo la nostra attenzione, qui, al binomio tra i due termini: “prestiti ai protestati”, che rappresentano una particolare tipologia di prodotto finanziario.
Diciamo subito che i “protestati”, una volta che vengono giuridicamente definiti tali, vengono inseriti, iscritti e pubblicati in uno speciale elenco informatico, secondo la legge n.480 del 1995; tale iscrizione “decade” dopo 3 anni (a meno che non venga cancellata prima), purché il debito di cui al mancato pagamento venga saldato.
Fino a qualche tempo fa, finché lo status di protestato era in atto, non era assolutamente possibile per chi aveva subito un protesto accedere ad un prestito di alcun tipo: bastava per le società finanziarie accedere all’elenco di protestati di cui sopra, per bocciare immediatamente ogni richiesta.
Oggi, in base all’applicazione della legge 80/50 (in particolare agli artt. 68-69), anche i protestati possono accedere alla richiesta di un prestito; o, meglio, se rispondono a dei requisiti, possono richiedere alcune tipologie di prestiti in particolare: i requisiti sono quelli di potere dimostrare di avere un reddito fisso; le tipologie di prestito alle quali può accedere sono tre: la cessione del quinto dello stipendio, il prestito delega ed il prestito cambializzato.
Esiste, in realtà, anche un’altra possibilità che riguarda i protestati, che sono lavoratori autonomi o comunque senza uno stipendio fisso: quello di ricorrere ad una “garanzia” che assicuri alla società finanziaria il regolare pagamento delle rate; si tratta di una garanzia personale (fideiussore) oppure reale (ipoteca su un immobile: mutuo).
3. Riabilitazione del protestato: cancellazione del protesto
Un’altra soluzione per ottenere un prestito da parte dei protestati e non essere costretti ad aderire alle restrizioni che un prestito per protestati pone, è quella di riacquistare una buona affidabilità creditizia, cancellando il protesto.
Premetto che questa è una strada che può percorrere chi ha un po’ di tempo da dedicare alla fase preliminare del prestito: è previsto un certo iter che richiede un certo tempo per concludersi.
Come si fa?
Si richiede la cancellazione del proprio nominativo dagli elenchi SIC (Sistemi di Informazione Creditizia), dalle banche dati (in genere è la CRIF, che gestisce il Sistema di Informazioni Creditizie chiamato EURISC, ma possono essere anche altre). Una volta ottenuta la cancellazione dai registri dei protestati, bisognerà aspettare almeno un anno per potere richiedere un prestito da “non protestato”.
Bisogna comunque considerare che esistono anche delle banche dati interne a certi circuiti finanziari, che, anche se la cancellazione è avvenuta, possono comunque mantenere la memoria di una segnalazione negativa su un “ex protestato”.
4. La cancellazione dal Registro Informatico dei Protesti
Il Decreto n.316 del 2000 e la Circolare 3512/C ha affidato alle Camere di Commercio dei vari territori italiani la cura e aggiornamento del Registro Informatico dei Protesti (che ha sostituito la “banca dati dei protesti” e la pubblicazione cartacea dell’elenco dei protestati). Chiunque può accedere a tale Registro, per verificare l’esistenza di protesti a carico di persone o società, rivolgendosi all’ufficio di competenza della Camera di Commercio del territorio.
Il servizio ha un costo: la visura Euro 2,00; il certificato Euro 5,00 (oltre il bollo, se richiesto); la cancellazione Euro 8,00.
La cancellazione dal Registro Informatico dei Protesti è regolata dalla Legge n.235 del 2000 e prevede che l’istanza possa essere richiesta da:
- il debitore/protestato, che entro 12 mesi abbia saldato il debito per il mancato pagamento per il quale è stato protestato (l’operazione non è possibile nel caso di assegni protestati);
- dal debitore/protestato che dimostra di avere subito un protesto erroneo (anche per assegni);
- dagli istituti di credito che hanno erroneamente proceduto alla levata di un protesto.
Nel primo caso contemplato, che è l’unico effettivo per cui si deve procedere ad una cancellazione del protesto, il protestato deve inoltrare al Presidente della Camera di Commercio competente del territorio al quale appartiene l’istanza di cancellazione (nei siti delle Camere di Commercio ci sono tutte le istruzioni a riguardo e i moduli scaricabili), allegando la fotocopia di un documento identità in corso di validità, il prestito o finanziamento oggetto del protesto quietanzato (cioè sul quale il creditore ha apposto la sua conferma dell’effettiva estinzione), l’attestazione del versamento dei diritti di segreteria pari a Euro 8,00.
Nel caso di protesti di assegni bancari o postali, l’interessato deve prima chiedere la riabilitazione al Tribunale a poi inoltrare la richiesta di cancellazione dal Registro Informatico dei Protesti alla Camera di Commercio (anche qui, allegando gli stessi documenti di cui sopra, oltre al decreto di riabilitazione rilasciato dal Tribunale).
5. SIC: Sistemi di Informazioni Creditizie
Secondo la norma pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.300 del 23 dicembre 2004, dal 1° gennaio 2005 è entrato in vigore il “Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti”.
Prima dell’entrata in vigore del presente Codice, i nominativi dei protestati, insieme a quelli dei cattivi pagatori, venivano mantenuti dalle “centrali rischi private” per più di 5 anni, rendendo difficile l’accesso alla richiesta di un prestito per un protestato.
I Sistemi di Informazioni Creditizie sono banche dati alle quali hanno accesso tutte le banche, società e istituti finanziari, che contengono informazioni circa la “posizione creditizia” del cliente che, ad esempio, richiede un prestito, al fine di salvaguardare il corretto e puntuale pagamento delle rate, che ne costituiscono la sua restituzione.
Detto codice viene consultato ogni volta che vengono richiesti i seguenti prodotti finanziari:
- apertura di conto corrente;
- attivazione di una carta di credito;
- un finanziamento finalizzato all’acquisto di un bene o servizio;
- un mutuo.
Chiunque faccia richiesta di un prestito ha comunque il diritto di prendere visione del “foglio informativo”, che lo mette al corrente del suddetto Sistema Informatico.
I tempi di conservazione dei dati nei Sistemi di Informazioni Creditizie sono i seguenti:
6. Cos’è la CRIF
La CRIF, alla quale abbiamo accennato in testa al paragrafo 3, è una Società per azioni ed è, cito dal suo sito: “(…) un Sistema di Informazioni Creditizie positivo e negativo (che) raccoglie informazioni su finanziamenti erogati o semplicemente richiesti. CRIF è il gestore di un Sistema di Informazioni Creditizie chiamato EURISC. I dati sono trasmessi a CRIF da banche e società finanziarie, che ne garantiscono la correttezza e la completezza.”
La Crif, quindi, non è una “lista nera” dove vengono segnati i cattivi pagatori e i protestati, ma un sistema informativo finalizzato a segnalare alle banche o agli istituti di credito l’andamento dei rapporti di credito ed estinzione del debito da parte di chi ha, ha richiesto o sta per richiedere un prodotto finanziario.
E’ possibile richiedere (ed ottenere) la modifica dei dati presenti nel Crif, rivolgendosi direttamente alla società (che ha un suo sito ufficiale), oppure a delle associazioni di consumatori, che fanno da “ponte”.
7. Conclusione: requisiti e sintesi del prestito ai protestati
Tornando all’inizio della presente guida, esiste la possibilità di ottenere un
prestito anche per i protestati, che non abbiano tempo da dedicare alla cancellazione del loro status, come ho accennato nel corpo della presente guida: bisogna ben valutare i pro e i contro di un’eventuale cancellazione del protesto, che dà la possibilità di accedere ad altre tipologie di prestiti; oppure, restando nello stato di “protestato”, accedere a quei tipi di prestiti che ho citato sopra: la cessione del quinto dello stipendio, il prestito delega ed il prestito cambializzato.
Nel caso in cui un protestato abbia la necessità di richiedere un prestito, il requisito essenziale è quello di essere un lavoratore dipendente a tempo indeterminato con una minima anzianità lavorativa.
Sulle specifiche dei tipi di prestiti ai quali può accedere, oltre che sulle componenti del contratto di prestito, vi rimando alle guide presenti nel sito.
Ecco un sintetico elenco delle caratteristiche dei prestiti alle quali il protestato può accedere, posto il requisito di cui sopra:
- la possibilità di ottenere un prestito, anche rimanendo nel suo status di protestato;
- un piano di ammortamento comprensivo di tutte le spese, con delle rate fisse;
- non è necessario motivare la richiesta del prestito: in quanto appartenenti al credito al consumo, i prestiti in oggetto seguono le regole del prestito personale;
- i lavoratori dipendenti statali possono usufruire della possibilità di accedere ai prestiti Inpdap;
- possibilità di dilazionare la restituzione del prestito in 24 o 120 mesi.


















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